di Maurizio Campagna
Parole chiave: Accesso al farmaco – Autorizzazione all’Immissione in Commercio – Agenzia Italiana del Farmaco- AIFA – Agenzia Europea per i Medicinali- EMA – Codice del Farmaco – Procedure di registrazione – Comitato etico – Consenso informato – Codice di Deontologia Medica – Studi clinici – Comitato Nazionale di Bioetica |
In una dinamica terapeutica ordinaria, il medico prescrive il farmaco più appropriato per il paziente in ragione delle sue specifiche esigenze di cura e assistenza, scegliendolo tra i medicinali che sono stati autorizzati dalle competenti autorità nazionali o europee e perciò reperibili nei canali distributivi esistenti. Possono tuttavia verificarsi situazioni eccezionali e di emergenza che potrebbero richiedere un accesso al farmaco straordinario perché consentito in un momento che precede la concessione dell’autorizzazione.
In questo contributo, con il quale riprende la Rubrica sui diritti del malato nell’anno 2020, sarà affrontata la tematica della somministrazione compassionevole dei farmaci quale modalità straordinaria e agevolata di accesso ai medicinali prevista dall’ordinamento e a cui si può ricorrere solo al verificarsi di alcune condizioni. Come spesso accade in ambito sanitario, i profili normativi connessi alle più diverse tematiche presentano un elevato grado di complessità dovuto principalmente al tecnicismo della materia, ma anche alla pluralità di soggetti che possono intervenire nel processo regolatorio: non solo il Parlamento, ma anche autorità di settore e istituzioni europee. La somministrazione compassionevole non fa eccezione.
Tale possibilità rientra in particolare tra gli strumenti a disposizione dei medici (e dei pazienti) per colmare la distanza temporale e procedurale, ormai sempre più ampia, tra la pratica clinica e la ricerca scientifica “sul campo” da una parte, e il procedimento regolatorio previsto per l’ottenimento dell’autorizzazione, per l’estensione dell’indicazione di un farmaco già in commercio o per l’individuazione della relativa classe di rimborsabilità, dall’altra. Come è stato notato in dottrina, infatti, negli anni “si è incrementato l’inevitabile sfasamento” tra questi due momenti del ciclo di produzione del farmaco. Del resto, tali distinte fasi rispondo a logiche ben diverse e hanno tempi di realizzazione diversi. La pratica clinica può infatti seguire vie più informali ed empiriche e si svolge nell’ambito della comunità scientifica; gli aspetti regolatori sono invece curati dalle autorità secondo schemi rigidamente previsti dalla normativa di settore (Massimino, 2016). L’ordinamento consente quindi un accesso agevolato a farmaci sottoposti a sperimentazione che, in ragione della loro indispensabilità e non sostituibilità, sono somministrati sotto la diretta responsabilità del medico.
Il d.lgs. 24 aprile 2006 n. 219, cosiddetto Codice del Farmaco, all’art. 158, co. 10 aveva stabilito che, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto del Ministro della salute avrebbe dovuto fissare i criteri e le modalità per l’uso di medicinali privi di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) in Italia, incluso l’utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l’uso compassionevole di medicinali non ancora registrati. Il decreto ministeriale avrebbe dovuto tenere conto delle linee guida adottate dall’Agenzia Europea per i Medicinali (European Medicine Agency – EMA) in materia di uso compassionevole dei farmaci.
Che cos’è l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di un farmaco (AIC)? L’art. 6 del Codice del Farmaco stabilisce che nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver prima ottenuto un’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o un’autorizzazione dai competenti organi dell’Unione europea. Al termine delle sperimentazioni, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), attraverso la sua Commissione Tecnico Scientifica, coadiuvata anche da esperti interni ed esterni, verifica che i nuovi farmaci presentino i requisiti di sicurezza ed efficacia necessari, effettuando valutazioni chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche. Ai farmaci sicuri ed efficaci viene quindi concessa, su domanda dell’impresa produttrice, l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) che costituisce una sorta di carta di identità della nuova specialità medicinale. In essa sono stabiliti (art. 8 Codice del Farmaco): il nome del medicinale; la sua composizione; la descrizione del metodo di fabbricazione; le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse; la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione; le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale e per la sua somministrazione ai pazienti; il riassunto delle caratteristiche del prodotto; un modello dell’imballaggio esterno; il foglio illustrativo; la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l’ambiente. Ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonché le variazioni ed estensioni sono ugualmente soggetti ad autorizzazione. Dopo aver ottenuto l’AIC, il farmaco può essere immesso in commercio. L’impresa farmaceutica titolare dell’autorizzazione è responsabile della commercializzazione del medicinale. L’art. 73 del Codice del Farmaco prevede che il nome del titolare dell’AIC e il relativo numero siano riportati nell’imballaggio esterno del medicinale. È bene ricordare oltre a quella nazionale descritta, esistono procedure di registrazione a livello europeo, gestite dall’Agenzia Europea per i Medicinali e che possono coinvolgere tutti i paesi dell’UE o solo alcuni. Il Regolamento (CE) n. 726/2004 prevede una procedura centralizzata e una cosiddetta di mutuo riconoscimento. La prima, che coinvolge tutti i paesi dell’UE, è in particolare obbligatoria per i medicinali contenenti nuove sostanze attive per il trattamento del cancro. Per approfondimenti, è possibile consultare le pagine del sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco dedicate all’autorizzazione dei farmaci a questo link. |
Solo nel 2017, quindi ben oltre il termine indicato, è stato approvato il Decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2017 con cui è stata fissata la disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, c.d. uso compassionevole. Il Decreto recepisce, come richiesto dal Codice del Farmaco, le Guideline on Compassionate use of Medicinal Products, pursuant to article 83 of Regulation (EC) n. 726/2004, già adottate dall’EMA nel 2007 al fine di facilitare e accrescere nei pazienti l’accesso ai programmi di uso compassionevole nell’Unione Europea; aumentare la trasparenza sulla disponibilità di trattamenti; favorire un comune approccio con riferimento alle condizioni d’uso, di distribuzione e alla popolazione target per l’uso compassionevole di medicinali non ancora autorizzati (Linee Guida, 2).
Che cos’è l’Agenzia Europea per i Medicinali – European Medicines Agency (EMA)? Il Regolamento (CE) n. 726/2004 ha istituito l’Agenzia Europea per i Medicinali. L’Agenzia è responsabile del coordinamento delle risorse scientifiche esistenti messe a sua disposizione dagli Stati membri per la valutazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali (art. 55) |
È bene precisare che il Codice del Farmaco nel 2006 aveva disposto che in attesa del Decreto del Ministro della salute, sarebbe rimasta in vigore la disciplina del Decreto del Ministro della Salute 8 maggio 2003 in materia di uso di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione. Come abbiamo accennato il Decreto attualmente in vigore è stato approvato solo nel 2017, dilatandosi così nel tempo la vigenza di una regolamentazione destinata all’abrogazione.
Cosa si intende quindi per “uso compassionevole”?
L’articolo 1 del Decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2017 chiarisce che per uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica (c.d. uso compassionevole) si intende la fornitura a titolo gratuito da parte dell’Azienda farmaceutica di (art. 1):
medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a sperimentazione clinica e prodotti in stabilimenti farmaceutici o importati secondo le modalità autorizzative e i requisiti previsti dalla normativa vigente |
medicinali provvisti dell’autorizzazione all’immissione in commercio, ma per indicazioni diverse da quelle autorizzate (c.d. uso off label) |
medicinali autorizzati ma non ancora disponibili sul territorio nazionale (vale a dire farmaci non commercializzati nonostante sia stata emanata l’autorizzazione con classificazione almeno nella classe dei prodotti di cui non è stato definito il regime di rimborsabilità). |
Le ipotesi che rientrano nella definizione di uso compassionevole sono evidentemente casi di accesso straordinario al farmaco che costituiscono altrettante eccezioni con riferimento a uno specifico profilo della normativa sull’uso dei farmaci. In tutti e tre i casi, l’uso compassionevole anticipa e non di poco l’accesso a un medicinale rispetto al momento della ordinaria disponibilità, determinato dalla conclusione di tutti i procedimenti regolatori.
Chi può richiedere l’uso terapeutico di un medicinale non ancora autorizzato?
L’art. 3 del Decreto del 2017 prevede che la richiesta di somministrazione compassionevole sia presentata:
a) dal medico per il singolo paziente non trattato nell’ambito di studi clinici, per uso nominale o nell’ambito di programmi di uso terapeutico (expandend access programs): non è pertanto necessario aderire a un programma già aperto;
b) da più medici operanti in diversi centri o da gruppi collaborativi multicentrici;
c) dal medico o da gruppi collaborativi per pazienti che hanno partecipato a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un profilo di tollerabilità, sicurezza ed efficacia tali da configurare un’indicazione di continuità terapeutica, anche a conclusione della sperimentazione clinica.
Nel caso di malattie rare e tumori rari, la richiesta di medicinali – per i quali sono disponibili soltanto studi clinici di fase I – è presentata dal medico che dirige il centro clinico individuato dalla regione per il trattamento delle malattie rare o il centro clinico appartenente alla Rete nazionale dei tumori rari.
Come prosegue l’iter della richiesta? Un procedimento che parte dal basso
I medici richiedenti devono sottoporre la domanda di somministrazione compassionevole al competente Comitato etico, presentando la documentazione indicata dall’art. 4, co. 1, DM 7 settembre 2017 e riportata nel box qui di seguito.
motivazione clinica della richiesta schema posologico e modalità di somministrazione di cui è stata dimostrata sicurezza e attività nelle sperimentazioni cliniche sulle quali si fonda la richiesta grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle sperimentazioni cliniche e di coloro per i quali è formulata la richiesta o, per le sole malattie e tumori rari, la sussistenza almeno di un comune meccanismo d’azione che renda prevedibile un beneficio clinico sulla base delle evidenze disponibili per il medicinale dati pertinenti relativi alla sicurezza, alla tollerabilità e all’efficacia modello di informazione al paziente dichiarazione di disponibilità dell’azienda produttrice alla fornitura gratuita del medicinale modalità di raccolta dati dichiarazione di assunzione di responsabilità al trattamento secondo protocollo da parte del medico richiedente |
Il Comitato etico trasmette quindi all’AIFA il proprio parere, corredato dalla relativa documentazione, entro tre giorni dall’adozione del parere stesso, per consentire attività di monitoraggio sui diversi usi nominali e programmi di uso compassionevole attivati sul territorio.
L’Agenzia può intervenire in modo restrittivo e sospendere o vietare l’impiego del medicinale oggetto della richiesta nel caso in cui ravvisi una necessità di tutela della salute pubblica.
Cosa sono i Comitati etici? I Comitati etici sono organismi indipendenti ai quali sono attribuite competenze in materia di: sperimentazioni cliniche dei medicinali; uso dei medicinali e dei dispositivi medici, impiego di procedure chirurgiche e cliniche; studio di prodotti alimentari sull’uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati che hanno la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. Ove non già attribuita a specifici organismi, i comitati etici possono svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona. I comitati etici, inoltre, possono proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica. A ciascun Comitato etico è attribuita una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilità di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o più istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. La composizione dei Comitati etici, disciplinata all’art. 2 del Decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, è volta a garantire una presenza di competenze professionali multidisciplinari (non solo cliniche, ma anche farmacologiche, giuridiche, statistiche. Fanno inoltre parte del Comitato etico i rappresentanti delle professioni sanitarie interessate dalla sperimentazione e delle associazioni di pazienti. |
Come è evidente, il procedimento brevemente descritto, parte dal basso, contrariamente al solito: è l’iniziativa di un medico o di un gruppo di medici a dare avvio all’attività dei Comitati etici competenti, ma soprattutto a impegnare l’AIFA. Solitamente, il percorso è inverso, dall’alto verso il basso: solo al termine dei procedimenti regolatori, i clinici possono prescrivere per uso terapeutico le specialità medicinali valutate come efficaci e sicure per tutti i pazienti. Per quali pazienti può essere richiesto l’uso compassionevole?

La somministrazione compassionevole di medicinali è richiesta all’azienda farmaceutica per il trattamento di pazienti:
– affetti da patologie gravi, malattie rare, tumori rari o
– in condizioni di malattia che li pongano in pericolo di vita,
per i quali
– non siano disponibili valide alternative terapeutiche o
– che non possano essere inclusi in una sperimentazione clinica o
– ai fini della continuità terapeutica, per pazienti già trattati con beneficio clinico nell’ambito di una sperimentazione clinica conclusa.
Caratteristiche dei medicinali oggetto della richiesta
In tali casi quindi, il medico o più medici riuniti in gruppo di lavoro, possono richiedere all’azienda farmaceutica produttrice del medicinale o titolare dell’AIC la fornitura di un farmaco a titolo gratuito per uso compassionevole purché:
a) il medicinale sia già oggetto, nella medesima specifica indicazione terapeutica, di studi clinici sperimentali, in corso o conclusi, di fase terza o, in casi particolari di condizioni di malattia che pongano il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase seconda;
b) siano disponibili dati sulle sperimentazioni di cui alla precedente lettera a) che siano sufficienti per formulare un favorevole giudizio sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto;
c) il medicinale sia provvisto di Certificazione di produzione secondo le norme di buona fabbricazione (GMP).
È opportuno ricordare che, in caso di malattie rare o tumori rari, per accedere alla somministrazione compassionevole devono essere disponibili studi clinici sperimentali almeno di fase I, già conclusi e che abbiano documentato l’attività e la sicurezza del medicinale, ad una determinata dose e schedula di somministrazione, in indicazioni anche diverse da quella per la quale si richiede l’uso compassionevole. In questo caso, l’accesso è ancora più anticipato rispetto alla conclusione dei procedimenti di sperimentazione clinica e regolatori previsti.
Il paziente dunque per beneficiare di un accesso così anticipato al farmaco, deve trovarsi in una situazione di estrema gravità ed eccezionalità e il medico deve ritenere non esistente una valida alternativa terapeutica tra quelle per così dire ufficiali, perché autorizzate e quindi ritenute efficaci e sicure dalle competenti autorità pubbliche regolatorie e di controllo. La somministrazione compassionevole di un farmaco quindi non può che essere delineata come eccezione e deve risultare rigidamente subordinata al verificarsi di determinate condizioni. Del resto, nel ricorso a tale modalità agevolata di cura, le istituzioni non hanno ancora potuto realizzare tutte quelle attività necessarie a garantire la tutela della salute, in particolare la sicurezza delle cure. In tale relazione terapeutica straordinaria, il ruolo del medico, in un certo senso, si espande, fino a diventarne il dominus assoluto, potendo esercitare il potere prescrittivo quasi in assenza di qualsiasi altro filtro istituzionale. Non a caso, come è già stato osservato, il procedimento parte dal basso, proprio dall’intuizione di un clinico e si basa sulla sua netta assunzione di responsabilità.
Non sarà sfuggito come tra la documentazione che il medico richiedente deve produrre al Comitato etico sono compresi il modello di informazione al paziente e la dichiarazione di assunzione di responsabilità al trattamento secondo protocollo da parte del professionista. Il modello di informazione al paziente non potrà che essere estremamente personalizzato. In questa Rubrica, è già stato affrontato il tema del diritto all’autodeterminazione del paziente (Il Consenso informato in ambito sanitario – Parte prima e Parte seconda) che si concretizza nell’informazione completa e veritiera al malato sul trattamento terapeutico o chirurgico propostogli dal medico. Il paziente può quindi dare il suo consenso o esprimere il suo dissenso, purché entrambi abbiano una solida base informativa. Il consenso deve essere quanto più “soggettivamente” informato e personalizzato possibile, tenuto conto anche delle capacità di comprendere correttamente i contenuti informativi nel momento in cui sono forniti.
Nel caso della somministrazione compassionevole, i profili di rischio devono essere ben esplicitati nei moduli di informazione e dovrà chiaramente argomentata, al paziente, al Comitato etico e agli altri soggetti coinvolti la mancanza di alternativa terapeutica.
In passato, la normativa non prevedeva alcun passaggio istituzionale, rimettendo la scelta dell’impiego di un farmaco per uso compassionevole, esclusivamente alla relazione medico-paziente, senza alcuna mediazione da parte delle autorità regolatorie, che oggi invece partecipano al procedimento di valutazione descritto, inserendosi così un filtro tra medico e paziente, o meglio tra la scelta terapeutica del primo e il secondo. In tal senso, il Decreto del 2017 conferma l’impostazione del precedente provvedimento del 2003 (Massimino, 2016).
Anche il Codice di Deontologia Medica contiene alcune specifiche indicazioni relative alle diverse modalità di accesso agevolato al farmaco: l’art. 13 riconosce al medico la facoltà di prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, ma solo se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi. Il professionista in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico, inoltre, può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.
È interessante notare come nella disposizione dedicata in generale alla prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione si sottolinei l’eccezionalità di alcune modalità di prescrizione, rimarcando la necessità di motivazione e di acquisizione di un consenso scritto e rafforzato nei contenuti informativi da parte del paziente.
Non è difficile cogliere che la tematica della somministrazione compassionevole non può esaurirsi nella breve e sintetica descrizione proposta in questo contributo dei contenuti della normativa di riferimento che peraltro, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere migliorata, ordinata e arricchita. Del resto, lo spirito della Rubrica è informare i malati dei loro diritti.
Innanzitutto, occorre tenere presente che i profili legati alla rimborsabilità delle cure straordinarie sono disciplinati da altra normativa che non incide sulla regolazione dell’accesso straordinario al farmaco. Quest’ultima si limita a fissare condizioni, limiti e responsabilità dei professionisti coinvolti. I due ambiti sono e restano pertanto distinti.
Ma ancor più complessi sono i profili etici connessi all’uso compassionevole dei farmaci ed “emotivi”.Nel documento “Cura del caso singolo e trattamenti non validati (c.d. uso compassionevole)” del Comitato Nazionale di Bioetica (27 febbraio 2015) si invoca non a caso il Diritto alla speranza. In questa espressione, che ovviamente non può richiamare alcun contenuto giuridico vero e proprio, è tuttavia racchiusa tutta la complessità legata a relazioni terapeutiche straordinarie: da un lato, la speranza del paziente, dall’altro il desiderio professionale, deontologico e umano del medico e degli altri professionisti sanitari di provare a darne una, magari un’ultima. Sullo sfondo l’impegno costante delle istituzioni per garantire la sicurezza delle cure e in definitiva il diritto alla tutela della salute costituzionalmente previsto. Anche l’espressione “compassionevole”, fortemente evocativa dei profili etici della materia, fa riferimento a un’emozione, la compassione appunto. Per questo, il Comitato Nazionale di Bioetica ne auspica la sostituzione con il concetto forse più istituzionale, ma meno a rischio di suggestioni ed equivoci di terapie non validate.
La somministrazione compassionevole è quindi una questione di equilibrio: tra le istanze difficilmente conciliabili, ma tutte comprensibili, di medici, pazienti e istituzioni.
La complessità può tuttavia essere superata creando sempre più numerose occasioni di confronto, sulla normativa e sulla sua concreta applicazione: perché il confronto sia efficace, però, la voce dei pazienti e delle loro associazioni non potrà mai mancare.
Spunti bibliografici F. Massimino, Profili giuridici dell’accesso dei pazienti ai medicinali non autorizzati e problematiche applicative della Legge Balduzzi, in Sanità Pubblica e Privata, 4, 2016, 50-63 F. Massimino, in G. F. Ferrari, F. Massimino, Diritto del Farmaco. Medicinali, Diritto alla salute, Politiche sanitarie, Cacucci Editore, 2015, 132-151 G. Traversa, La ricerca clinica, in C. De Vincenti, R. Finocchi Ghersi, A. Tardiola (a cura di), La Sanità in Italia, il Mulino, 2011, 337-352 Agenzia Italiana del Farmaco, Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, Comunicazione del 1° dicembre 2017 |
